Il Comune di Castelsaraceno si sta adoperando per la nascita di un sistema territoriale che organizzi e promuova assieme le attività economiche, i beni materiali ed immateriali, le risorse umane. L’obiettivo è quello di creare un “ecosistema turistico¹” partecipato dalla comunità locale, fortemente orientato al mercato, per la valorizzazione del borgo cittadino e del territorio circostante.
Il progetto segue, per continuità e coerenza, quello del grande attrattore del ponte tibetano più lungo al mondo, su cui la comunità fa fortemente leva per lo sviluppo del comune, delle sue attività, del territorio e del benessere individuale e collettivo. Il cuore pulsante della programmazione politica locale si deve leggere nell’intenzione di trasformare i paesi in modelli economico-sociali di opportunità e futuro, attraverso nuovi paradigmi di sviluppo fondati sui valori del vicinato, della cura del paesaggio, dell’attenzione alle piccole comunità.
A tal fine il Comune con il presente avviso pubblico promuove, in primo luogo, una raccolta di manifestazioni di interesse (istanze) di singoli cittadini e di operatori economici aventi sede operativa, prioritariamente, nel Comune di Castelsaraceno e secondariamente nei territori limitrofi (racchiusi in un raggio limitato per cui il Comune si riserva di valutare le proposte pervenute), interessati a candidarsi al programma di azioni che il Comune sta ponendo in essere per lo sviluppo del summenzionato progetto.
Si esclude la restrizione territoriale per le aziende e i professionisti che offrono i seguenti servizi: Web, Marketing, Agenzie e Agenti di Viaggio, Tour operator e Blogger specializzati; per queste professioni le candidature sono estese al territorio nazionale.
Le candidature, previa valutazione dell’organo tecnico del Comune, saranno finalizzate a:
Il Comune di Castelsaraceno, a seguito del termine ultimo di presentazione delle manifestazioni di interesse procederà ad una attenta verifica tecnica dei candidati. I selezionati, a vario titolo, accederanno alla fase due: procedura di affidamento diretto di incarico o procedura concorrenziale di appalto (per il punto A); sottoscrizione di un accordo di programma per incarichi “pro bono”, di partenariato, accordi di co-marketing, co-business (per il punto B).
Ispirazione e obiettivo del progetto “Ecosistema Turistico Partecipato¹” è quello di realizzare un ecosistema, strutturato e integrato in termini di rete, semplice ma efficiente e fortemente orientato alla qualità in termini di sistema (riferita a tutti gli attori coinvolti nell’ecosistema e ai servizi erogati).
Per lo sviluppo e la gestione evolutiva dell’ecosistema turistico il Comune ha affidato l’incarico ad un professionista-manager esperto in destination management e marketing proveniente dal Trentino, con un importante curriculum internazionale: Paolo Borroi di Darwin-win | Laboratorio evolutivo per la specie turistica, con sede in Riva del Garda, sponda trentina del Lago di Garda.
Elemento distintivo e catalizzante del progetto sarà il ponte tibetano più lungo del mondo,, attorno al quale sta prendendo corpo e forma l’identità specializzante del prodotto esperienziale “Outdoor”. L’autenticità dell’esperienza di vacanza sarà il leitmotiv della strategia di sviluppo, una promessa incentrata sulla vacanza immersiva (slow tourism) e del vivere in modo autentico borgo e territorio, valorizzando e riscoprendo tradizioni secolari e l’eno-gastronomia lucana per offrire agli ospiti una vacanza all’aria aperta, rurale e genuina.
Sulle specificità territoriali ed ambientali si andranno a connotare varie tipologie di turismo, tradizionali e innovative insieme, tutte racchiuse in un contesto unitario ed omogeneo, caratterizzate da una forte flessibilità organizzativa, capaci di raccogliere un ampio spettro di domande, con focus specializzante nel settore Sport-Outdoor, vacanze per famiglie, gruppi.
Trattandosi di un sistema turistico di modeste dimensioni, quantomeno allo stato iniziale e per i primi anni, la strategia operativa sarà quella di definire un marchio di qualità del sistema e l’organizzazione di una o più micro organizzazioni di prodotto.
Il piano strategico partecipato include lo sviluppo della parte di comunicazione e Marketing digitale; lo sviluppo di un moderno sito Web che include al suo interno un sistema Web-shop per la gestione automatizzata del ticketing per gli accessi al ponte tibetano e la promo-commercializzazione di prodotti/servizi turistici e esperienze.
La manifestazione di interesse è diretta a singoli cittadini e a operatori economici (per i settori: ricettivo, ristorativo e esercenti) che hanno primariamente sede operativa nel Comune di Castelsaraceno, o per esterni che a seguito dell’adesione al progetto hanno intenzione di avviarne una nel Comune.
Per ragioni produttive, commerciali e/o di opportunità strategiche saranno valutate anche istanze regionali e extraregionali, ivi definite in sede di valutazione strategico-operativa.
Gli operatori economici interessati a presentare istanza a valere sul presente avviso, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
a) essere nelle condizioni di contrarre con la Pubblica amministrazione (art. 80 D.lgs. 50/2016);
b) essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; o dimostrare di operare come persona fisica se proprietari di alloggi ad uso turistico o intenzionati ad avviare questa attività in modo non imprenditoriale.
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER;
g) non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l’attività entro due anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella zona interessata.
È consentita la presentazione di candidatura da parte di soggetti privati non ancora esercenti l’attività e/o iscritte a R.I. e/o se operanti come persona fisica purché in grado di dimostrare di aver maturato un percorso formativo e/o professionale idoneo a garantire il successo dell’iniziativa economica che si intende intraprendere. Ovvero, vi sia disponibilità a frequentare la formazione necessaria offerta all’interno dei tavoli di lavoro del presente progetto.
Sono, altresì, ammesse startup innovative, qualora in grado di dimostrare che il progetto presentato, in chiave B2B (business to business) e/o B2C (business to consumer) sia in grado di apportare significativo vantaggio al suddetto progetto turistico di comunità in chiave win-win.
Possono rispondere al presente avviso le imprese che esercitano, o intendono esercitare attività di seguito elencate:
a) Tutte le professioni turistiche indicate, le attività alberghiere, extralberghiere (Hotels, Alberghi, Alberghi diffusi, B&B e attività a soggiorni brevi come: Case Vacanza, Alloggi Turistici, Affittacamere, Garni, bed and breakfast eccetera) e di ristorazione di cui alla sezione di cui alla sezione I della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, gestiti in forma imprenditoriale o privata, ad esclusione dell’attività di cui alla categoria 56.10.4 «ristorazione ambulante e gelaterie ambulanti»;
b) Tutte le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento della sezione R della classificazione delle attività economiche ATECO 2007; Attività di noleggio Bici e di attrezzatura sportiva outdoor, Sport Academy; Guide Alpine e escursionistiche; Gestione Parchi avventura e attività di intrattenimento all’aria aperta in genere, ad esclusione delle attività di cui alla divisione 92 «attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco»;
c) Le attività di cui alla divisione 79 «Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attivita connesse» – Sezione N “Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese” con specializzazione d’offerta nel turismo Outdoor e rurale (anche Montagna e Mare).
d) Le attività di cui al gruppo 80.1 «Servizi di vigilanza privata»;
e) Le attività di cui al gruppo 82.2 «Attività dei call center»;
f) Le attività di cui alla categoria 96.01.1 “Attività delle lavanderie industriali”;
g) Le attività di cui alla classe 96.04 “Servizi dei centri per il benessere fisico” – Sezione S “Altre attivita di servizi”;
h) Esercizi commerciali di vicinato, ad esclusione delle attività di cui ai gruppi 47.8 «commercio al dettaglio ambulante» e 47.9 «commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati», della sezione G della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, relative alla rivendita di prodotti artigianali ed agroalimentari;
k) Le imprese operanti nel settore dell’artigianato tradizionale, ed in particolare dell’artigianato artistico, così come descritto nella “Carta internazionale dell’Artigianato artistico”: ceramica, vetro, metalli, legno, carta, pietra, confezionamento abiti ed accessori, scarpe ed accessori, ecc.;
x) Attività del Marketing: – consulenza per la gestione e pianificazione con ATECO 2007 70.22.09 – e altri servizi pubblicitari – conduzione di campagne 73.11.02 – società di Marketing 73.20.00; Travel Blogger; Food Blogger; Agenzie di comunicazione specializzate nella promozione del Prodotto outdoor.
j) Attività del Web: – progettazione, produzione software personalizzati in ambiente con ATECO 2007 01.00 – portali di ricerca (gestione) 63.12.00 – pagine (creazione grafica) 74.10.21; Agenzie e portali specializzati nella promo-commercializzazione del turismo outdoor.
i) Le imprese operanti nel settore dell’artigianato religioso, le cui produzioni di qualità riguardino i luoghi di culto e i territori lucani attraversati dai cammini/pellegrinaggi o gli itinerari turistico-religiosi;
l) Le imprese agroindustriali operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
m) Le imprese operanti nel settore delle produzioni alimentari tipiche del territorio;
n) Attività di trasporto passeggeri (solo PMI).
La Proposta di Accordo di Sviluppo avrà ad oggetto un “Programma di sviluppo di attività turistiche”, finalizzato allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva, ristorativa, delle attività di servizio, delle attività integrative, dei servizi di supporto alla fruizione del prodotto turistico e delle attività commerciali per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento, ed, eventualmente, progetti di innovazione dell’organizzazione o innovazione di processo, strettamente connessi e funzionali a una migliore fruizione del prodotto turistico e alla caratterizzazione del territorio di riferimento.
La previsione di recupero e riqualificazione di strutture dismesse o sottoutilizzate e tutte le attività collegate al servizio turistico e producenti occupazione, inclusa la realizzazione del programma in Comuni tra loro limitrofi sono assunti quali requisiti privilegiati e avranno corsia preferenziale e massimo supporto da parte dell’Amministrazione comunale.
Per “innovazione dell’organizzazione” si intende l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
La Proposta di Programma di Sviluppo, altresì, può prevedere anche la realizzazione di opere infrastrutturali, materiali e immateriali, strettamente funzionali alle finalità del programmi di sviluppo stesso. Gli oneri relativi alle suddette opere saranno sede di dibattito e di accordo con l’Amministrazione comunale.
Nulla è dovuto al Comune per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse e per l’attività di verifica e selezione delle proposte pervenute.
Attenzione: Il Comune alla fine del termine indicato per l’invio delle istanze, dopo aver valutato ivi selezionato le richieste regolarmente pervenute si riserverà di prendere contatto di propria iniziativa con i presentatori selezionati aventi i requisiti richiesti.
Le attività selezionate potranno accedere all’iter di seconda fase, cioè alla costituzione di una “Rete di Imprese” e/o di invito a partecipare ad una procedura negoziata per l’affidamento d’incarico, come previsto dal D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e/o alla sottoscrizione di una proposta di Accordo o Contratto di Sviluppo e/o di Accordo di Programma.
La partecipazione alla manifestazione di interesse è effettuata tramite la presentazione entro le ore 24:00 del giorno 15/01/2021 mediante la compilazione dello specifico form digitale di registrazione (compilabile da PC, Smartphone e tablet) raggiungibile al seguente link: FORM DI REGISTRAZIONE
Secondo il D.Lgs. 163/2006 – Art. 38 Requisiti di ordine generale art. 45, direttiva 2004/18; art. 75, d.P.R. n. 554/1999; art. 17, d.P.R. n. 34/2000;
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti e’ pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, , se si tratta di altro tipo di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuti irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e’ stato depenalizzato ovvero quando e’ intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e’ stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e’ stata rimossa;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti. ;
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti e’ stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che . . . pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 6 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità’ giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità’ di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario , limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.
1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da’ segnalazione all’Autorità’ che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione e’ cancellata e perde comunque efficacia.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e’ tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né’ le condanne revocate, né’ quelle per le quali e’ intervenuta la riabilitazione.
Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica settembre 1973, n. 602.
Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. 5. Se nessun documento o certificato e’ rilasciato da altro Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità’ giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
Richieste di chiarimenti in merito alla procedura potranno essere inoltrate a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica castelsaraceno.turismo@gmail.com.
La conferma di ricezione dell’istanza sarà inviata in automatico dal sistema sulla casella di posta del compilante, indicata al momento della registrazione.
Esempio 1- COMPILAZIONE SINGOLA: Qualora il compilante possegga ad esempio una rosticceria e all’interno della medesima attività vengano offerti più servizi, ad esempio: vendita di prodotti tipici, tavola calda etc; in questo caso sarà sufficiente compilare un singolo modulo digitale selezionando in fase di compilazione i vari servizi annessi alla medesima attività.
Esempio 2 – COMPILAZIONE MULTIPLA: Se lo stesso proprietario di rosticceria fosse, ad esempio, anche titolare di una casa vacanza o di altra attività, disgiunta dalla prima come ragione sociale; in questo caso si dovranno compilare più moduli (usando lo stesso link di accesso o cliccando sul link “invia un’altra risposta”) in base al numero di differenti attività possedute che si desidera registrare.
APPORTARE MODIFICHE AI DATI INVIATI
Ciò è possibile cliccando sull’apposito link “modifica risposta” presente nella finestra che appare dopo l’invio del modulo. Oppure, cliccando sul pulsante “modifica risposta” presente nella email ricevuta dopo l’invio del modulo, contenente il riepilogo dei dati inviati.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla manifestazione di interesse, saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). I dati personali forniti dal candidato e/o dagli operatori economici saranno raccolti presso la sede del Comune di Castelsaraceno e usati per la finalità di gestione della selezione e saranno trattati in forma elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il presentatore, barrando le apposite caselle, acconsente al trattamento dei propri dati ai fini qui elencati e alla pubblicazione sul sito del Comune di Castelsaraceno dei seguenti dati attestanti il Log di registrazione: data e ora di invio del form digitale, cognome, nome, nome attività / ragione sociale, settore merceologico / tipologia di attività.
Il Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Castelsaraceno nella persona della Dott.ssa Filomena Panzardi.
Senza il consenso al trattamento dei dati non sarà possibile procedere con l’invio del modulo digitale.
Il presente modulo digitale non pone in essere alcuna procedura concorsuale in quanto è finalizzato esclusivamente a rilevare e comporre una banca dati volontaria di istanze delle manifestazioni d’interesse pervenute che, a vario titolo, potranno permettere al suddetto comune di accedere ad una selezione di potenziali fornitori di beni e/o di servizi legati allo sviluppo dell’Ecosistema Turistico Partecipato.
Pertanto, il registrante, presa attenta visione delle regole come elencate nel presente documento barrando l’apposita casella solleva, fin da subito, il predetto comune da obblighi di seguito e responsabilità di qualunque genere o natura nei confronti dello stesso.
Per compilare la propria manifestazione di interesse, cliccare il seguente link: FORM DI REGISTRAZIONE
Castelsaraceno, 24 Dicembre 2020
Il Responsabile Unico del Procedimento geom. Egidio Iacovino
Il Destination Manager dott. Paolo Borroi
Il Sindaco dott. Ing. Rocco Rosano
Ultimo aggiornamento
Mercoledi 20 Aprile 2022