Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020

Data di pubblicazione:
08 Febbraio 2021

Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020

Approvato con Delibera di Giunta n. 04 del 31/01/2018 il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, un documento programmatico importante che orienta e potenzia il perseguimento dell’interesse generale.
Per conoscere gli obblighi, gli adempimenti connessi, le vision, le azioni formalizzate e scaricare il documento completo, consultare la piattaforma dell’Albo Pretorio:
http://78.40.170.82/JSFCastelsaraceno/faces/alboPretorioResult.xhtml?codice=tutte

Riportiamo un estratto del documento, con i riferimenti normativi nazionali:

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
Per effetto delle modifiche apportate alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dal D.L.gs 25.05.2016, n. 97, dall’anno 2017 il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità non è più atto separato dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ma ne costituisce apposita sezione.
Nel dettaglio il Piano ha la funzione di:
a) individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei responsabili di P.O., elaborate nell’esercizio delle proprie competenze;
b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;
d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti, che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i responsabili di P.O. e i dipendenti dell’amministrazione;
f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
g) creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di una più ampia gestione del “rischio istituzionale”;
h) dare attuazione al principio di trasparenza, da intendersi come “accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività delle pubbliche amministrazioni;
i) favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;
l) definire le misure, i modi, e le iniziative per l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai responsabili degli uffici dell’amministrazione;
m) rappresentare un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

Gli obiettivi sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’ente, da definire nel Piano Esecutivo di Gestione e nel DUP per il medesimo triennio.
L’adozione del Piano costituisce quindi per l’Ente un’importante occasione per l’affermazione del “buon amministrare” e per la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità nel settore pubblico.
Il concetto di corruzione preso in questo documento a riferimento ha un’accezione ampia, comprensivo, come specificato nel PNA «delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso di potere da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati».
A rilevare non sono unicamente, dunque, le fattispecie penalistiche, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso che rimanga a livello di tentativo.
Con l’entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del Piano nazionale per la prevenzione della corruzione, quest’ultima male endemico dell’economia e della nostra immagine nel mondo, si rende indispensabile assumere, secondo gli incipit della novella, le azioni più utili per regimentare questo fenomeno e dare la giusta dignità alla grande casa della Pubblica Amministrazione, abitata per la stragrande maggioranza da persone incorruttibili e professionalizzate.
Con l’intento di trasformare la maggioranza a sistema universale, fugando dubbi e zone d’ombra, nella consapevolezza che è meglio prevenire piuttosto che curare:
con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 sono state diramate le prime indicazioni in materia di anticorruzione;
il Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16.01.2013) in data 12.03.2013 ha dettato le linee di indirizzo per la predisposizione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica del piano nazionale anticorruzione, per quanto applicabili;
in data 24.07.2013 sono state assunte le intese in sede di Conferenza unificata per procedere alla stesura ed alla approvazione del piano, ai sensi del comma 60 dell’articolo 1 della legge 190/2012;
con la deliberazione CIVIT n. 72/2013 del 11.09.2013 è stato approvato il Piano nazionale per la prevenzione della corruzione;
con la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 è stato approvato l’aggiornamento 2015 al Piano nazionale per la prevenzione della corruzione;
con deliberazione ANAC n. 831 del 03.08.2016 è stato approvato il PNA 2016.
Con deliberazione n. 831 del 03.08.2016 l’ANAC ha approvato il PNA 2016. Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito PNA) è il primo predisposto e adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.
Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni devono tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione (di seguito anche PTPC), in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019.
Con la deliberazione ANAC n. 831 del 03.08.2016 è stato ribadito che la norma prevede che per gli Enti Locali il piano è approvato dalla Giunta.
Il PNA 2016 ha un’impostazione diversa rispetto al precedente del 2013. Sia nella parte generale che nella parte speciale l’Autorità ha scelto di svolgere approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza.

Ultimo aggiornamento

Mercoledi 20 Aprile 2022